Vuoi sapere com’è regolata la successione dei tuoi parenti che vivono all’estero?
Per esempio, se muore lo zio trasferito in Svizzera, che non si è sposato ed è senza figli, come è regolata la successione sulla casa di proprietà nel paese d’origine in Italia? Tu come nipote puoi ereditare qualcosa?
È il tipico caso di successione transfrontaliera.
Una successione transfrontaliera (o internazionale) è, infatti, una successione in cui concorrono elementi appartenenti a diversi paesi: ad esempio, la persona deceduta viveva in uno Stato diverso da quello di origine oppure possedeva beni in più Stati oppure i suoi eredi vivono in uno Stato diverso dal suo.
Le regole generali delle successioni transfrontaliere sono dettate dal Regolamento EU 650/2012, in vigore dal 17 agosto 2015, (il Regolamento).
Il principio cardine per individuare la legge applicabile alla successione è quello della” residenza abituale” del defunto al momento della morte (art. 21).
Pertanto, se il defunto aveva RESIDENZA ABITUALE IN ITALIA, indipendentemente dalla cittadinanza, si applicherà la legge italiana, anche in presenza di beni ed eredi all’estero e, quindi, si applicheranno le norme del Codice civile che disciplinano le modalità di redazione del testamento e quelle che prevedono la quota di successione necessaria in presenza di legittimari.
Il Regolamento ha APPLICAZIONE UNIVERSALE, pertanto la regola generale della “residenza abituale” vale anche se comporta l’applicazione della legge di uno stato extra comunitario, (art. 20 del Regolamento).
Pertanto, in caso di parente abitualmente residenti in Svizzera, si applicherà la legge Svizzera anche se questo stato non è parte della EU.
Il paese di residenza abituale è il paese con cui il defunto aveva un collegamento stretto e stabile.
Nei considerando del Regolamento, e precisamene nel n. 23, il legislatore europeo chiarisce, però, che” la determinazione della residenza abituale del defunto impone una valutazione globale delle circostanze di vita del defunto negli anni precedenti la morte e al momento della morte, che tenga conto di tutti gli elementi fattuali pertinenti, in particolare la durata e la regolarità del soggiorno del defunto nello Stato interessato, nonché le condizioni e le ragioni dello stesso”.
Il Regolamento consente, però, tramite una disposizione a causa di morte di derogare alla regola generale, anche se soltanto a favore della lex patriae.
Il Regolamento non concerne la disciplina tributaria, che è di competenza degli Stati.
La disciplina tributaria
La regola base è contenuta all’art. 2 del D.lgs. 346/1990, che fissa i criteri di collegamento territoriale per le successioni.
Il primo comma dell’art. 2 precisa che in caso di RESIDENZA IN ITALIA del de cuius, l’imposta è dovuta in relazione a tutti i beni e i diritti trasferiti mortis causa, OVUNQUE RISULTINO SITUATI. È il cosiddetto principio dell’imposizione globale.
Il comma 2 dell’art. 2 prevede, invece, che, qualora IL DEFUNTO RISIEDESSE ALL’ESTERO al momento dell’apertura della successione, pensiamo sempre al famoso zio d’America, l’imposta è dovuta limitatamente ai beni e ai diritti esistenti sul territorio italiano, secondo il cosiddetto principio della territorialità.
E la doppia imposizione?
L’art. 26 del D.lgs. 346/90 individua i meccanismi volti ad evitare una doppia imposizione della stessa ricchezza grazie alla detrazione delle imposte pagate per la stessa successione ad uno Stato estero, relativamente ai beni ivi esistenti sulla base di convenzioni internazionali, oppure in assenza di queste – del credito di imposta previsto dalla legge italiana per il de cuius residente in Italia, titolare di beni situati all’estero, assoggettati ad imposizione nell’altro Stato.
Attualmente in materia di imposta di successione esiste una convenzione soltanto con Stati Uniti, Svezia, Grecia, Regno Unito Danimarca, Israele e Francia.
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